La tutela della libertà di stampa va privilegiata rispetto al diritto all’oblio

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza M.L. ET W.W. c. ALLEMAGNE (Requêtes nos 60798/10 et 65599/10) depositata il 28/6/2018 sancisce dei punti fondamentali per effettuare il bilanciamento tra l’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che garantisce la libertà di espressione e l’articolo 8 della stessa Convenzione che assicura il rispetto al diritto della vita privata e quindi include in sè il diritto all’oblio. 

Stando alla definizione resa dall’Enciclopedia Treccani, si definisce diritto all’oblio: “Diritto di un individuo a essere dimenticato e, in particolare, a non essere più menzionato in relazione ai fatti che lo hanno riguardato in passato e che erano stati oggetto di cronaca”. 

All’origine della pronuncia ci sono i ricorsi di due cittadini tedeschi (M.L. e W.W.) contro la Repubblica Federale tedesca sulla base dell’art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (“ricorsi individuali”). I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani ( “diritto al rispetto alla vita privata e familiare”) poichè la Corte Federale di Giustizia non aveva interdetto la diffusione a mezzo Internet di vecchi articoli circa il procedimento penale che era stato mosso contro di loro e che aveva portato alla loro condanna all’ergastolo nel 1991 per l’omicidio di un attore molto popolare W.S. Gli articoli giornalistici erano stati pubblicati dalle testate Spiegel online, Deutschlandradio et Manheimer Morgen . 

I ricorrenti laventavano nel ricorso di essere, a distanza di più di 15 anni  dalla loro condanna, nuovamente messi di fronte al crimine compiuto, tutto ciò impedendo loro la propria riabilitazione in società. Il fatto che le testate citate mantenessero un archivio degli articoli riguardanti il loro crimine e consultabile gratuitamente dagli Internauti doveva essere interpretato come una violazione continua al diritto al rispetto della loro vita privata ex art. 8 della Convenzione. Inoltre,  si interrogavano se, a distanza di così tanto tempo, esistesse ancora un interesse pubblico ad essere informato sull’evento in questione e se, qualora esistesse, potesse comunque essere soddisfatto, rendendo anonimi i loro riferimenti.

Nella sentenza in epigrafe, la Corte Europea afferma che la violazione dell’art. 8 non può essere invocata qualora l’offesa alla reputazione di una persona derivi dalle proprie azioni come quelle all’origine di un procedimento penale ( sentenza Axel Springer AG c. Germania del 7 febbraio 2012). Inoltre, nel bilanciamento tra l’art. 8 e l’art. 10 della Convenzione Europea, la Corte afferma che non debba essere dimenticato il ruolo chiave svolto dalla stampa nel rendere edotto il pubblico sul corso delle procedure giudiziarie, esercitando così il suo potere divulgativo, mettendo a disposizione gli archivi informatici su Internet continuamente aggiornati. E’ pur vero, riferisce la Corte che proprio la diffusione via Internet di un volume enorme di informazioni concreti maggiori rischi perchè sia violato l’art. 8 della Convenzione Europea. Gli Stati Parte della Convenzione hanno un margine ampio di discrezionalità di effettuare il bilanciamento tra gli interessi privati protetti dall’art. 8 e quelli pubblici tutelati dall’art. 10, fermo restando che quando questo bilanciamento sia effettuato ricorrendo ai criteri desunti dalla giurisprudenza di Strasburgo, si presume essere correttamente svolto e non sottonibile a ulteriori controlli giudiziari. La Corte a tal punto ricorda che i criteri da essa già delineati  per effettuare questa analisi sono i seguenti: se la notizia contribuisca a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l’oggetto del reportage, il comportamento passato della persona implicata,  il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione così come la modalità in cui sia stato acquisito il materiale fotografico .

La Corte Europea nella sentenza citata ha confermato la decisione della Corte Federale di Giustizia, affermando che nella fattispecie non vi sia violazione dell’art. 8 della Convenzione e che prevalga l’interesse pubblico alla tutela della libertà si stampa. Sulla richiesta avanzata dai ricorrenti di trasformare in forma anonima i loro estremi identificativi, la Corte ricorda che l’art. 10 lascia ai giornalisti la scelta di quali dettagli pubblicare a condizione che siano rispettate le regole deontologiche della propria categoria.

Inoltre il giudice di Strasburgo sottolinea a quali rischi si possa andare incontro laddove  si chieda un accertamento sulla liceità della pubblicazione ex post dal momento che ciò potrebbe essere un fattore tale da non incentivare gli editori a curare adeguatamente gli archivi digitali.