L’accesso alle cure di una persona straniera: l’iscrizione obbligatoria e volontaria

Il diritto degli individui (non solo dei cittadini) di accedere alle cure sanitarie sul territorio nazionale è un principio che trova il proprio fondamento in diverse fonti normative, in primo luogo nella Costituzione (art. 32) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 35).

I cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno e i loro familiari a carico, regolarmente soggiornanti in Italia, hanno diritto all’assistenza sanitaria fornita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con parità di trattamento e uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

La durata del diritto è quella del permesso di soggiorno. Per ottenere l’assistenza bisogna iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale.

Esso riguarda tutti i soggetti regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per i seguenti motivi o trovandosi in una delle seguenti condizioni:
• lavoro subordinato;
• lavoro autonomo;
• motivi familiari;
• asilo politico (compresi i rifugiati);
• asilo umanitario – protezione temporanea;
• protezione sociale;
• minori stranieri;
• donne in stato di gravidanza e di puerperio fino a un
massimo di sei mesi dalla nascita del figlio.

L’iscrizione può essere obbligatoria o volontaria. La prima consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL con conseguente attribuzione di 4 crediti riconoscibili ai fini dell’accordo di integrazione.

L’iscrizione obbligatoria, chiamata anche iscrizione di diritto, è garantita ai cittadini:

  • regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento
  • regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:
    • lavoro subordinato o autonomo
    • motivi familiari
    • asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo
    • attesa adozione
    • affidamento
    • acquisto della cittadinanza
  • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari.

Secondo le linee guida del Ministero della Salute, l’iscrizione volontaria, invece, può essere richiesta dai cittadini stranieri non comunitari titolari di un permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN.
Rientrano in queste categorie:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi  di soggiorno inferiori a tre mesi
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa, il personale religioso, il personale diplomatico e consolare ed tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione volontaria è subordinata al pagamento di un contributo annuale ed è estendibile anche ai familiari a carico; si riferisce all’anno solare (validità dal 1° gennaio al 31 dicembre) e non è frazionabile. Per gli stranieri soggiornanti per motivi di studio e per gli stranieri collocati alla pari, il contributo è calcolato su base forfettaria.

Con l’iscrizione si ha diritto al rilascio della Tessera sanitaria (TS) , che viene data allo straniero previa esibizione del permesso di soggiorno. La tessera può essere consegnata solamente alla persona straniera che presenti il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta
di permesso di soggiorno.