Lavoratore dipendente che assiste familiare disabile. Tutte le forme di sostegno

Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave vengono concesse alcune forme di sostegno. La sentenza 8 novembre 2016, n. 2966, udienza 8 novembre stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Tale diritto, in ogni caso, implica che l’handicap sia grave o, comunque, richieda un’assistenza continuativa, che la relativa sussistenza sia accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 4, L. n. 104 citata, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza e che il posto risulti esistente e vacante.

Al lavoratore dipendente che assiste a un loro familiare con disabilità grave possono beneficiare di permessi retribuiti. Inoltre i lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono usufruire del congedo straordinario.

Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni, anche se lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, risultando l’inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale possono richiedere all’INPS un contributo economico come integrazione al reddito dei non autosufficienti. Per accedere al contributo è necessario il riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa da parte delle commissioni mediche.

La domanda può essere presentata anche più volte, a distanza di 12 mesi una dall’altra. La richiesta di questo contributo è alternativa a quello sanitario.

È necessario inviare o consegnare entro 30 giorni la documentazione eventualmente richiesta dall’Istituto, pena il rigetto della domanda presentata.

Se l’iscritto si trova in stato di bisogno economico dovuto alle spese sostenute per una sua grave malattia o spese sostenute per l’assistenza continuativa ai suoi familiari fiscalmente a carico, può richiedere il contributo straordinario di solidarietà. La richiesta di assistenza straordinaria può essere presentata quando si presenta uno di questi eventi straordinari:

  • spese per viaggio, alloggio e vitto connesse a grave malattia dell’iscritto;
  • spese per manutenzione straordinaria o per danni, o furti riferiti all’abitazione di proprietà;
  • spese sostenute per l’assistenza continuativa a familiari fiscalmente a carico;
  • spese conseguenti a morte del figlio a carico o del coniuge;
  • spese conseguenti a separazione legale o divorzio;
  • perdita del posto di lavoro, collocamento in cassa integrazione o mobilità, del coniuge o del figlio presente nel nucleo familiare;
  • sfratto dall’immobile di residenza;
  • pignoramento a carico dell’iscritto.

Il Regolamento per l’erogazione contributo straordinario e la sua integrazione presentano tutte le motivazioni idonee alla concessione del beneficio.

La domanda va presentata entro quattro mesi dalla data dell’ultima spesa relativa all’evento o entro un anno dall’evento che determina la necessità della spesa. La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Gli iscritti al Nuovo Fondo di mutualità possono ricevere dei rimborsi per se stessi o per i familiari colpiti da malattie e handicap gravi. La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato nei termini indicati dal bando di concorso.

La documentazione a supporto della domanda, specificamente indicata nel bando di concorso, deve essere inviata nei termini inderogabili di cui al bando stesso, tramite raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R al seguente indirizzo: Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre prestazioni. Area prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso. Per qualsiasi informazioni puoi rivolgerti al nostro studio