Lavoratori dipendenti: requisiti per la fruizione del congedo parentale Covid-19

Il messaggio 25 marzo 2021, n. 1276 fornisce le prime informazioni sui destinatari e sui requisiti per la fruizione del congedo

L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave

Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da SARS Covid-19;

2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;

d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da SARS Covid-19;

2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;

4) la chiusura del centro assistenziale diurno.

Durata del congedo

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.