Lavoratori fragli e smart working

Il 13 ottobre 2021, l’INPS ha pubblicato un messaggio con ulteriori indicazioni riguardo la normativa sui lavoratori fragili.

“È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (come precisato, da ultimo, nei messaggi n. 171 e 1667 del 2021), che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021. Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. In merito alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, non essendo, al momento, intervenuta alcuna novità legislativa, nel richiamare quanto contenuto al riguardo nel messaggio n. 2842/2021, si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri”.