Lavoratori trasferisti: elementi identificativi

L’Inps con la circolare n.158 riepiloga gli elementi identificativi del trasfertismo e fornisce chiarimenti in merito al corretto regime contributivo

Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro. In tali casi si possono configurare le due fattispecie della trasferta “occasionale” ovvero della trasferta “strutturale o per contratto” prevista per i c.d. trasfertisti.

L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva in relazione alla diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile sulla base delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ai commi 5 e 6 dell’articolo 51, come modificati dal decreto legislativo n. 314/1997..

Infatti, il comma 5 del predetto articolo 51 del TUIR prevede una esenzione entro determinati limiti giornalieri (importi che subiscono riduzioni proporzionali agli eventuali rimborsi delle spese per vitto e alloggio e, comunque, diversi a seconda che la trasferta sia effettuata in Italia o all’estero) nelle ipotesi di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale. Il medesimo comma prevede invece una totale imponibilità sia delle indennità che dei rimborsi per le trasferte effettuate entro il territorio comunale, tranne i rimborsi per le spese di trasporto documentate dal vettore.

Un diverso trattamento è stabilito, invece, per le indennità erogate ai trasfertisti, ossia a coloro i quali sono tenuti “per contratto” all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, atteso che il comma 6 del medesimo articolo 51 ne prevede una imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare rinviando ad apposito decreto ministeriale l’individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti.

Al riguardo, considerata la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dalla predetta norma, con messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008 l’Inps, nel fornire i chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del regime contributivo disciplinato dal citato comma 6, ha indicato, in linea con i criteri stabiliti dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 326/E del 1997, gli elementi identificativi del c.d. trasfertismo, la cui contestuale sussistenza determina l’applicabilità del regime contributivo di cui al citato comma 6, come di seguito riportati.

– la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione (quest’ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);

– lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);

– la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.

A tal proposito, va evidenziato che sulla corretta applicazione del regime fiscale e contributivo di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 51 del TUIR, per le indennità corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti che prestino la loro opera al di fuori dell’impresa, è sorto un rilevante contenzioso che ha visto susseguirsi plurimi interventi della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n. 13924/2017, n. 17095/2016 e n. 3066/2016).

Con la presente circolare dell’Inps si illustrano i chiarimenti forniti dal legislatore con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7-quinquies, in relazione ai presupposti necessari ai fini dell’applicazione del regime del trasfertismo.

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ordine alla portata applicativa dell’articolo 7-quinquies citato, si precisa che il medesimo è volto unicamente a definire i lavoratori “tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi”, distinguendoli dalla diversa ipotesi dei lavoratori in trasferta, mentre non concerne  le altre fattispecie di cui al comma 6 dell’articolo 51 del TUIR (indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229).