Lavori usuranti: domande di riconoscimento per ottenere benefici

L’Inps con il messaggio n. 793 del 28 febbraio 2020 ha fornito le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2020, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti. La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 61 e 7 mesi* 97,6* almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.

 Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 63 e 7 mesi* 99,6* almeno 35 anni minimo 64 e 7 mesi* 100,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2022 al 31.12.2022
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva) Anzianità contributiva Requisito anagrafico Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni minimo 62 e 7 mesi* 98,6* almeno 35 anni minimo 63 e 7 mesi* 99,6*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.