Lavoro nero: i chiarimenti della Corte di Cassazione

Lavoro nero: i chiarimenti della Corte di Cassazione nelle recenti sentenze.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 26489/2018 si è pronunciata sul tema del lavoro nero. Nel farlo, ha ricordato la sentenza n. 254/2014 della Corte Costituzionale. Con questa sentenza, la Corte Costituzionale non ha dichiarato illegittima a cd. maxi-sanzione sul lavoro nero.

Infatti, la Consulta, si è limitata a dichiarare incostituzionali le sole sanzioni civili con funzione risarcitoria in relazione all’omesso versamento contributivo. Il tutto senza toccare le sanzioni amministrative.

In sede d’appello, la Corte territoriale aveva inoltre dichiarato “non dovuta” la maxi sanzione prevista per il lavoro nero che la direzione territoriale del lavoro, aveva comminato alla società

Secondo il giudice a quo, a seguito della sentenza n. 254/2014 della Corte Costituzionale, la maxi sanzione connessa lavoro nero, sarebbe dovuta essere considerata illegittima.

In Cassazione, però, la Direzione Territoriale del Ministero, ha contestato tale conclusione.

Ciò in quanto i giudici d’appello non avrebbero considerato che l’art. 36-bis, comma 7, lett. a), della legge n. 223/2006, nel modificare il precedente art. 3 del D.L. n. 12/2002, ha introdotto una duplice previsione.

Al primo periodo della disposizione, infatti, viene contemplata la cosiddetta maxi-sanzione amministrativa connessa al lavoro nero. Essa riguarda proprio l’impiego di lavoratori non registrati. Al secondo periodo della disposizione sono previste le sanzioni civili. Queste sono volte a compensare, in forma risarcitoria, il mancato versamento dei dovuti contributi e premi.

Questo significa, che non andava a incidere in alcun modo sulla “maxi-sanzione” amministrativa contemplata dalla citata disposizione normativa. A riguardo, come riporta responsabilitàcivile, la Cassazione sostiene che il ricorso sia fondato. Come emerge dalla sentenza n. 254/2014 della Consulta, risulta che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 36- bis, comma 7, lett. a), del d.l. 223/2006. In particolare, nella parte in cui stabilisce che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi riferiti a ciascun lavoratore non risultante dalle scritture non può essere inferiore a euro 3.000. E questo indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Dunque, la dichiarazione di illegittimità è rimasta circoscritta all’ipotesi delle sanzioni civili legate all’omesso versamento dei contributi per ciascun lavoratore impiegato “in nero”.