Le linee guida del Consiglio Nazionale Forense su divorzio e separazione consensuale

Le linee guida del Consiglio Nazionale Forense in materia di diritto di famiglia: procedimenti di natura consensuale, contenziosa e negoziazione assistita.

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19 che di seguito si trascrivono. Le stesse sono il frutto di una disamina delle esigenze come emerse già in diversi protocolli locali, elaborate dalla Commissione di diritto di famiglia del CNF, anche alla luce di interlocuzioni con le Associazioni di settore.

Considerato che anche nei prossimi mesi di maggio e giugno proseguirà ad esistere l’esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari e tenuto conto che i difensori sono i soggetti deputati a poter adeguatamente valutare e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità ed alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti si propone quanto segue:

Procedimenti di natura consensuale.

Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.

Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori – a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.

In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione” almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna – stante l’emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 – dichiara con atto
separato:
– di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza;
– di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
– di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);
– di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

Procedimenti di natura contenziosa

La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.

Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori.

Con l’udienza da remoto potrà essere esperito il tentativo di conciliazione tra le parti. Laddove tale ipotesi appaia non adeguata, ritenendosi che un efficace intervento di mediazione da parte del giudice sia indebolito, il Giudice, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore, potrà valutare se ricorrere o meno a questa modalità.

La peculiare esigenza di garantire una rigorosa tutela della privacy e della libertà personale nei procedimenti in materia di famiglia, porta a dover ritenere non del tutto idonea, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento da remoto, l’abitazione personale della parte, soprattutto nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli.

Il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest’ultima ipotesi, convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti.

Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell’udienza. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.
Dal punto di vista operativo, si richiama il protocollo siglato da CNF e CSM in materia di procedimenti avanti al tribunale per i Minorenni, con le seguenti precisazioni che afferiscono alla materia oggetto delle linee guida.

Negoziazioni assistite

Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC.
L’accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3,D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge  10 n. 162/2014).
Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto, previo consenso dei difensori