Legge 104 e permessi retribuiti

barrier-77491_1920Come vanno usati i permessi retribuiti spettanti ai lavoratori grazie alla Legge 104? I tre giorni di congedo da lavoro possono essere usufruiti in ore, e possono essere frazionati? E in quali casi i permessi non possono essere concessi? Anche alla luce delle linee guida generali pubblicati dall’Aran per il 2017, vediamo di fare chiarezza sui tipi di permesso mensile che possono essere concessi. L’art. 33 della Legge 104/92 stabilisce che tutti i lavoratori che devono assistere un familiare con handicap grave entro il secondo grado di parentela (e fino al terzo in determinati casi) possono usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa. I permessi retribuiti da Legge 104 possono essere usufruiti anche in ore invece che in giorni: in questo caso, il limite è di 18 ore al mese quando l’orario di lavoro è di 36 ore a settimana su 6 giorni. È sempre necessario, però, che i giorni o le ore concesse siano effettivamente e interamente utilizzati per l’assistenza al parente disabile. Questo è quello che dice il testo della Legge 104. Spesso, tuttavia, sono sorti dei dubbi riguardo l’effettivo metodo di utilizzo dei permessi, che ha portato a interpretazioni contrastanti. L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è quindi intervenuta a inizio anno a stabilire delle linee guida per il corretto uso dei permessi retribuiti. La questione più spinosa riguarda senza dubbio la possibilità di frazionare i permessi mensili. Ebbene, come già avvenuto in precedenza, l’Aran ha confermato che il congedo può essere fruito in ore anziché in giorni, ma che le ore stesse non possono essere ulteriormente frazionate. In altre parole, non è possibile richiedere permessi per intervalli di tempo inferiori a 60 minuti. Le linee guida dell’Aran chiariscono poi che i permessi mensili riconosciuti ai dipendenti non possono essere fruiti contemporaneamente in giorni e in ore. Come accennato, il congedo può essere concesso nel numero massimo di tre giornate, che possono essere richieste a prescindere dall’articolazione dell’orario giornaliero, o di 18 ore al mese. Le 18 ore possono essere frazionate nei diversi giorni del mese, ma non è mai possibile “mischiare” il sistema a ore con quello a giorni. Il dipendente deve scegliere quale metodo utilizzare all’inizio di ogni mese. Interessante anche quanto stabilito dall’Aran in materia di lavoro straordinario. L’Aran ha innanzitutto specificato che i lavoratori che beneficiano del congedo da Legge 104 possono svolgere al contempo anche del lavoro straordinario, ma che l’applicazione dei due istituti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le regole previste. Questo soprattutto nel caso in cui i permessi per l’assistenza al disabile vengano utilizzati alla fine dell’orario di lavoro. Inoltre, l’Agenzia ha specificato che, qualora il dipendente non utilizzi durante il mese tutto il tempo che gli è stato concesso di permesso, questi non può in ogni caso richiedere di essere remunerato come se stesse svolgendo del lavoro straordinario.