Macchia di olio sul pavimento davanti all’ascensore? Il condominio deve risarcire la caduta

Macchia di olio sul pavimento davanti all’ascensore? Il condominio deve risarcire

Il condominio, in qualità di custode delle parti comuni, risponde dei danni cagionati a terzi se non prova il caso fortuito. La sentenza della Corte di Cassazione 5836/19 del 28 febbraio della terza sezione civile.

La ricorrente conveniva in giudizio un condominio chiedendo il risarcimento dei danni per essere scivolata su una macchia oleosa presente sul pavimento del piano seminterrato, in prossimità dell’uscita dall’’ascensore.

Il Condominio resisteva alla domanda e chiamava in manleva le proprie assicuratrici. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda dell’attrice, dichiarando assorbite le domande di manleva proposte dal Condominio e compensando le spese di lite.

Proposto gravame dalla ricorrente il Condominio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per inosservanza dell’art. 342 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto dell’impugnazione.

Rilevata la mancata notifica dell’atto di appello nei confronti delle assicuratrici, la Corte di Appello di Roma disponeva l’integrazione del contraddittorio, a seguito della quale si costituirono in giudizio le società di assicurazione.

Provvedendo sul gravame, la Corte ha riformato la sentenza, condannando il Condominio a risarcire il danno e a pagare le spese di lite in favore della medesima e delle due società assicuratrici, rispetto alle quali ha ritenuto rinunciata -in quanto non riproposta ex art. 346 c.p.c.- la domanda di manleva.

Il collegio ha affermato la sussistenza della responsabilità del condominio ai sensi dell’articolo 2051 Cc, quando la condomina uscendo dall’ascensore è scivolata su una macchia di liquido oleoso, procurandosi delle lesioni.

La Corte di Cassazione afferma l’applicabilità dell’articolo 2051 Cc rilevando che «sul convenuto condominio incombeva l’onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività», concludendo che «tale prova era mancata del tutto nel caso di specie», in cui aveva difettato completamente l’indicazione del caso fortuito, ossia del «fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale».  ha aggiunto che neppure poteva ritenersi che la condotta della infortunata potesse assumere rilevanza ai fini del concorso causale ex art. 1227 c.c., in quanto la ricorrente si era «limitata ad uscire dall’’ascensore».