Master, cosa succede se non pago la somma pattuita?

Una laureata che si era iscritta ad un master proponeva ricorso ed otteneva dal giudice di pace di Portici ingiunzione di pagamento per la somma di 2.800 euro «quale residuo delle somme pattuite contrattualmente» per un master.

La dottoressa aveva sottoscritto un modulo per l’ammissione ad un master che prevedeva in tale contratto al capo 11: «L’interruzione a qualsiasi titolo da parte dello studente della frequenza delle lezioni e/o della fruizione delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate». La dottoressa comunicava disdetta alla scuola del master.

In appello, il Tribunale di Napoli aveva confermato la decisione facendo riferimento proprio al capo 11. Per il giudice di secondo grado tale clausola non poteva essere considerata vessatoria integrando piuttosto «una clausola penale dall’importo non affatto eccessivo ma proporzionato al costo che l’alunno avrebbe dovuto corrispondere». Contro questa decisione la studentessa proponeva ricorso di legittimità sostenendo che il tribunale avrebbe errato nel non qualificare tale rapporto come tra «professionista e consumatore» e che la clausola era vessatoria in quanto eccessivamente onerosa.

La Corte di Cassazione,  con l’ordinanza n. 20422 del 2 agosto 2018, ha respinto il ricorso stabilendo che non è vessatoria la clausola che impone allo studente di un master il versamento delle rate residue in caso di abbandono prima della fine del corso. Spiega l’ordinanza, «la sua eventuale vessatorietà va analizzata in relazione alla sua natura e funzione».

Corte di cassazione - Ordinanza 2 agosto 2018 n. 20422