Matrimonio tra badante e ottantenne

people-1394377_1920I figli non possono impugnare il matrimonio del padre ultra ottantenne – con amministratore di sostegno – con una badante (di 40 anni) se il giudice tutelare non ha adottato nei confronti dell’uomo un provvedimento che vieti le nozze. Queste sono le conclusioni della sentenza numero 11536 della Corte di Cassazione. Nel 2010 a Napoli tre figli citano in giudizio il padre, l’amministratore di sostegno e la badante. Il padre è invalido di guerra e civile al 100% con necessità di assistenza globale permanente e già affetto da ictus. Muore mel 2011. I figli sostenevano di avere saputo solo nel 2007 del matrimoni0 – avvenuto nel 2004 – della badante con il padre e di avere verificato la dilapidazione del suo patrimonio mediante donazioni dissimulate in forma di compravendite. Nel 2014 la Corte d’appello di Napoli dichiara la nullità del matrimonio. Lo stesso anno propone ricorso la badante e il procuratore generale presso la corte d’Appello di Napoli. Come detto il matrimonio è avvenuto nel 2004 mentre solo nel 2008 è stata disposta l’amministrazione di sostegno a beneficio dello sposo. La Cassazione ricorda «la incoercibile libertà di contrarre matrimonio» è che il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto soltanto per via di interdizione. Ed emette il principio che è da escludere che i terzi possano impugnare il matrimonio ai sensi dell’articolo 119 del codice civile, nei confronti del destinatario dell’amministrazione di sostegno in assenza, come nel caso di specie, di un divieto di matrimonio adottato dal giudice tutelare.