Mobilità in deroga per lavoratori senza NASpI

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è intervenuto su alcuni aspetti relativi alla concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

Nello specifico, la nuova disposizione di cui al comma 251 prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

L’articolo 1, comma 251, della legge n. 145/2018 prevede che l’indennità è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno titolo all’indennità di disoccupazione NASpI.

Inoltre, ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L’indennità può essere decretata dalle Regioni e dalle Province autonome, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un precedente periodo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, senza aver diritto all’indennità di disoccupazione NASpI. Per ulteriori chiarimenti scarica la circolare dell’Inps.