Multa fatta dagli ausiliari del traffico: il caso

Immagine correlataA un automobilista era stata elevata una contravvenzione per divieto di sosta da un ausiliare del traffico. L’uomo ha presentato ricorso al Giudice di pace che lo ha rigettato e, successivamente, ha presentato appello al Tribunale di Palermo. Il Tribunale ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Giudice di Pace che aveva accertato la violazione dell’art. 7 del Codice della strada (Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992). In particolare l’automobilista aveva violato la norma nella parte in cui prevede che “i Comuni possono, con ordinanza del sindaco: stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. La vettura dell’automobilista era in sosta in un parcheggio all’interno dello stallo blu a pagamento, senza l’esposizione della scheda di parcheggio.Il ricorrente aveva sostenuto che fosse stato violato l’art. 7, comma 8, codice della strada, in base al quale nelle immediate vicinanze di una zona di sosta con dispositivi di controllo, debba essere riservata una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il tribunale ha ritenuto che tale norma non sia stata violata. L’automobilista ha, quindi, proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, con sentenza della sesta sezione civile n. 6647/2017, ha rigettato il ricorso. L’uomo aveva dedotto, tra i motivi del ricorso, la violazione di legge con riferimento alla mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del provvedimento dal quale derivava il potere di accertamento e contestazione in capo agli ausiliari del traffico, che avevano proceduto a rilevare l’infrazione. Come già precisato dal Tribunale, gli ausiliari del traffico, che avevano proceduto a rilevare l’infrazione, erano dotati di potere accertativo, come da delibera di conferimento di incarico a tempo indeterminato, indicata dal Comune e l’atto di accertamento era specifico, in quanto indicava la norma violata. Il Tribunale ha dato atto dell’esistenza di delibera comunale relativa all’incarico a tempo indeterminato conferito all’ausiliario del traffico che aveva proceduto alla contestazione, così facendo corretta applicazione del riparto dell’onere della prova. La legittimazione degli ausiliari del traffico ad accertare e contestare le violazioni a norme del codice della strada, concernenti le disposizioni in materia di sosta, è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina e, qualora nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento tale potere sia contestato, grava sull’autorità amministrativa convenuta l’onere di provare la legittimità della loro nomina. Quindi il Comune, convenuto in giudizio, ha dato prova della delibera di conferimento dell’incarico agli ausiliari del traffico. Per quanto riguarda la contestazione fatta dal ricorrente sull’inesistenza di aree di parcheggio gratuito nelle vicinanze della via ove era stata rilevata l’infrazione, i giudici della Cassazione non hanno ammesso la doglianza in quanto la ricostruzione della configurazione dei luoghi era già stata effettuata dal Tribunale, che aveva dimostrato l’esistenza di zone di parcheggio gratuite nelle vicinanze.