NASpI e DIS-COLL: proroga di due mesi

L’articolo 5, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.

Per la proroga, subordinata alla presenza delle condizioni indicate nella circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111, non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone altresì che la suddetta proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è subordinata alla presenza delle condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, anche decreto Rilancio Italia). Pertanto, in ragione di tale previsione, per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL il percettore non deve essere beneficiario:

– delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, anche decreto Cura Italia);

– delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;

– dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

In analogia a quanto disposto dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia – che ha espressamente previsto che la proroga NASpI e DIS-COLL è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia – anche le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori, nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono incompatibili, unitamente alle indennità di cui all’elenco sopra riportato, con la proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, di cui al citato articolo 5 del decreto in argomento.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL, riconosciute dalla disposizione di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020, è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.