Navigare sui siti di incontro online è come un tradimento. La sentenza della Cassazione

Posso chiedere l’addebito per violazione degli obblighi di fedelta’ se mio marito è intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet?

Nella sentenza n. 9384/2018 del 6 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha  stabilito che chiunque intrattenga relazioni sui siti online di incontri o sulle chat commette un tradimento «La ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia trai i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione».

Nel caso specifico il marito lamentava che la moglie avesse abbandonato il tetto coniugale violando l’obbligo di coabitazione  e dei doveri di assistenza materiale e di collaborazione dell’interesse della famiglia. La corte d’appello di Bologna ha però stabilito che la responsabilità dovesse ricadere sul marito e non sulla donna, in quanto navigare su siti online di incontri equivale a violare l’obbligo di fedeltà coniugale.

Il marito ha deciso di presentare ricorso in Cassazione anche per evitare di eliminare l’obbligo di contribuire al mantenimento di 600 euro prevista per la moglie. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarando inammissibile e confermato la sentenza della Corte d’appello di Bologna.

Quindi, andare alla ricerca di relazioni extraconiugali su un sito di incontri on line, può ritenersi come un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie.