Niente reato per il fornaio se i rumori disturbano le famiglie sopra il laboratorio. Scatta solo la sanzione amministrativa

Niente reato per il fornaio se i rumori disturbano le famiglie che abitano sopra il laboratorio. Scatta, invece, la sanzione amministrativa laddove dagli accertamenti risultino superati i limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge n. 447/95. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, in una recente sentenza (n.39261/2018), dichiarando inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Firenze che contestava l’ordinanza con cui il Tribunale aveva annullato il sequestro preventivo del laboratorio di un fornaio effettuato all’esito delle indagini svolte per i reati di cui all’art. 659 commi 1 e 2 c.p.
Quanto al reato di cui all’art. 659 c.p., deve rivelarsi che la giurisprudenza di legittimità ha con orientamento che può dirsi oramai consolidato, affermato il principio di diritto secondo cui l’ambito di operatività dell’art.659 codice penale con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla legge 447/95, mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima, si configura il solo illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2 della legge quadro, quando, invece, la condotta sia concretata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dell’art.659 del codice penale, comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi, anche nel caso in cui l’abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici dell’esercizio della professione o del mestiere rumoroso.
Infine il ricorso del P.M. non contiene alcuna censura sull’esclusione del periculum in mora, situazione che, unitamente alla manifesta infondatezza dei motivi in fumus commissi delicti, conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Cassazione – Sentenza (n.39261/2018)