Non punibile la detenzione di pochi grammi di marijuana. La sentenza

La Cassazione, con sentenza del 27 agosto n. 36447/2019, si esprime sulla distinzione tra particolare tenuità e fattispecie di lieve entità.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto dai giudici, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p., ma non è necessaria una disamina di tutti gli elementi di valutazione contemplati, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass. pen., Sez. VI, 6 novembre 2018, n. 55107).

I fatti

Con sentenza del 20/07/2018, il Tribunale di Lanusei, pronunciando nei confronti di F.A., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per illecita detenzione di gr 10,19 di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto per essere la punibilità esclusa per particolare tenuità del fatto.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p..

Esponeva che la sentenza impugnata motivava l’applicazione della tenuità del fatto sulla base della insussistenza di elementi ostativi (pena edittale, abitualità della condotta) e dell’esiguità del quantitativo di sostanza stupefacente detenuto. Lamenta la mancanza di una congrua motivazione in ordine alla ritenuta tenuità del fatto, distinguibile dagli elementi posti a fondamento della riconducibilità del fatto al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed argomenta che il solo elemento della modestia del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta non può essere elemento sintomatico della tenuità della condotta posta in essere dall’imputato. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte affermava il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez.6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).

Nella specie, il Tribunale, ha ritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., rimarcando sia l’occasionalità della condotta che l’esiguo quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall’imputato (di pochissimo al di sopra della quantità massima detenibile per l’uso personale) ed ha desunto, quindi, da tali elementi della condotta che l’offesa al bene giuridico era di particolare tenuità. Le argomentazioni sono congrue e prive di illogicità, quanto meno manifesta, e la motivazione, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Tale qualificazione è stata correttamente basata sulla diversa e più ampia considerazione sia degli elementi concernenti l’azione (mezzi, modalità, circostanze della stessa) che di quelli relativi all’oggetto materiale del reato (qualità e quantità della sostanza stupefacente).

La Corte affermava che la fattispecie di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonchè la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (1. Sez.4 n. 48758 del 15/07/2016, Rv.268258 – 01).

Infine, il dato quantitativo della sostanza stupefacente, già considerato per la qualificazione del reato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non poteva essere considerato anche ai fini della applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui si discute, atteso che costituisce principio consolidato che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della sua valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem” (Sez.2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378).

Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.

(Sentenza 28 maggio – 27 agosto 2019, n. 36447)