Normativa antiriciclaggio per gli avvocati

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Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato una nuova guida per tutti gli avvocati che aggiorna gli adempimenti antiriciclaggio che i professionisti devono rispettare alla luce del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Il decreto, entrato in vigore il 4 luglio, introduce nuovi obblighi per i professionisti riguardo l’identificazione dei clienti, le segnalazioni da effettuare all’Unità di Informazione Finanziaria e l’adozione di procedure che contrastino il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Gli avvocati, dunque, come specificato dalla nuova guida del CNF, dovranno d’ora in poi rispettare nuove regole in materia di rapporto con i clienti e prevenzione e contrasto del riciclaggio. In particolare, i professionisti sono ora tenuti innanzitutto a “identificare il cliente”, ossia a verificare le informazioni relative alla sua identità e all’organizzazione per conto della quale eventualmente agisce. Per fare ciò, gli avvocati devono controllare il documento d’identità del cliente, o nel caso di extracomunitario il suo permesso di soggiorno. Gli avvocati sono inoltre tenuti a conservare i dati relativi al cliente e all’operazione da effettuarsi. Se queste verifiche –per qualsiasi ragione– non sono possibili, l’avvocato deve astenersi dall’effettuare l’operazione richiesta. Ancora più importante: gli avvocati hanno obbligo di segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia tutti i casi in cui abbiano valido motivo di sospettare che siano in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. I professionisti devono inoltre segnalare al Ministero dell’Economia tutti i trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000 euro. Più in generale, gli avvocati hanno l’obbligo di formare il personale e i collaboratorisulle nuove norme e il dovere di adottare presidi e procedure adeguati alla natura e alla dimensione dello studio al fine di mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La guida del CNF, riprendendo quanto stabilito dal D.Lgs n. 90/2017, chiarisce comunque che le nuove disposizioni antiriciclaggio non si applicano indistintamente a tutti gli avvocati e in qualsiasi circostanza, ma solo quando: gli avvocati compiono a proprio nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare; gli avvocati assistono il proprio cliente nel trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche, nella gestione di denaro o altri beni, nella gestione di conti bancari e libretti di deposito e nell’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti e trust. In ogni caso, è importante tener presente che nel caso in cui, dopo una prima consultazione, l’avvocato decida di non accettare l’incarico del potenziale cliente, il professionista non è soggetto alle nuove disposizioni della normativa antiriciclaggio. Il CNF specifica infine quali sono le principali sanzioni in cui gli avvocati possono incorrere per violazione delle nuove norme. I professionisti che non rispettano gli obblighi di verifica e di conservazione dei dati, in particolare, sono puniti con sanzione amministrativa di 2.000 euro, che può aumentare fino a un massimo di 50mila eurose le violazioni diventano gravi o ripetute. La violazione del divieto di comunicazione al cliente dell’avvenuta segnalazione è punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda fino a 30mila euro, mentre la falsificazione dei dati porta alla reclusione da 6 mesi a 3 anni e a una multa fino a 30mila euro. La mancata segnalazione delle operazioni sospette, infine, prevede una sanzione pecuniaria di 3.000 euro, che può salire fino a 300mila euro in caso di violazioni gravi o ripetute.