Notificazione dei verbali al Codice della Strada attraverso il sistema di posta elettronica certificata

Nuova circolare del Ministero dell’Interno in materia di notificazione dei verbali al Codice della Strada attraverso il sistema di posta elettronica certificata

Si fa seguito alla circolare protezione. N. 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018 con la quale sono state fornite prime indicazioni operative in attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale del 18 dicembre 2017 relativo all’utilizzo della PEC per la notifica dei verbali di contestazione di violazione al Codice della Strada

La citata Autorità ha ritenuto che, in caso di notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di un’impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, si rende necessario utilizzare particolari accorgimenti quando il veicolo con cui la violazione è stata commessa risulti essere intestato all’interessato, persona fisica, e non all’impresa come persona giuridica.
In tali casi, infatti, il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell’esercizio di attività imprenditoriale. Pertanto, l’autorità rappresenta che in simili circostanze la notifica del verbale all’indirizzo PEC, ottenuto attraverso la consultazione del registro INI-PEC, può determinare un’illecita comunicazione dei dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell’azienda.
In ragione delle indicazioni fomite dall’Autorità Garante, il Ministero fornisce le seguenti ulteriori istruzioni operative:
– nella ricerca dell’indirizzo PEC dell’obbligato in solido proprietario del veicolo con cui è stata commessa una violazione, potrà essere utilizzato il codice fiscale della persona fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall’anagrafe tributaria) inserendolo nella sezione “imprese” del registro INI­ PEC solo quando è stato accertato, ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione, che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell’esercizio di attività imprenditoriale. In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione “professionisti” del registro INI-PEC.
– in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive  ed indiscriminata di indirizzi PEC attraverso il codice fiscale di una persona fisica, svinvolate dalla violazione del singolo caso e delle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di accertamento della violazione e sulla notifica di verbale a mezzo PEC che diventa non obbligatoria nel caso di abbinamento del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; il Ministero chiude indicando che “la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie, senza ricorso alla PEC.
(Circ. n. 300/A/4027/20/127/9 del 8 giugno 2020)