Nuova Sabatini, accesso al credito delle imprese: modello aggiornato

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il modello aggiornato per la Nuova Sabatini. Il modello è disponibile sul portale del Ministero al seguente link. L’articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha innalzato da 2 a 4 milioni di euro l’importo dei finanziamenti concedibili a ciascun impresa agevolabili ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni (“Nuova Sabatini”).

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019), qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

Cos’è la Nuova Sabatini?

La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: attività finanziarie e assicurative; attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Le agevolazioni

Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: di durata non superiore a 5 anni; di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Come riporta la nota del Ministero il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).