Nuove regole al contratto di prestazione occasionale

L’Istituto, con la circolare INPS 17 ottobre 2018, n.103, ha comunicato le modifiche normative e le nuove regole relative al Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e al Libretto Famiglia (LF).

L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018) ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.

In particolare, sono state apportate novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura; sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali; infine, è stata introdotta una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura il legislatore ha introdotto novità volte a semplificare l’utilizzo del lavoro occasionale. In particolare, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  • il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La nuova disciplina, pertanto, estende da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo; entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente.

Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo

Il decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha introdotto uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’Istituto per la verifica della corretta classificazione.

Come anticipato, l’utilizzo del lavoro occasionale alle condizioni qui descritte è limitato ai datori di lavoro che, complessivamente, non occupino più di otto dipendenti a tempo indeterminato.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

La circolare illustra, in particolare, le regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher, riporta le nuove modalità di erogazione del compenso al lavoratore, le novità apportate nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono inserire all’atto della registrazione nella procedura informatica, le modifiche sulle dichiarazioni relative alle prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura.

Le modifiche sono state attuate con l’obiettivo di ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori, i quali potranno richiedere l’importo spettante dopo 15 giorni tramite sportelli postali, presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento disponibile online.