Nuove tariffe Inail: la Corte dei Conti ha registrato i tre decreti interministeriali

Nuove tariffe Inail: la Corte dei Conti ha registrato i tre decreti interministeriali

La Corte dei Conti ha registrato i tre decreti del 27 febbraio – relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività, alla gestione Navigazione e ai premi speciali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti.

Come riporta il portale dell’Inail nel nuovo impianto, il calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico tiene conto della gravità degli infortuni e non semplicemente degli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli. È stata inoltre confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione realizzati in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Testo Unico del 2008, in linea con le risorse erogate in media nell’ultimo quinquennio.

La revisione ha comportato anche una riduzione del 32,72% – dal 26,53 per mille del 2000 al 17,85 per mille – dei tassi medi nazionali per le imprese, che sono stati calcolati prendendo come riferimento i dati relativi all’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015 e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo, mentre il taglio complessivo dell’onere finanziario che ricade sulle aziende è aumentato di circa 500 milioni, fino a 1,7 miliardi di euro.

Le tariffe dei premi sono distinte per ciascuna delle seguenti gestioni:

  • industria
  • artigianato
  • terziario
  • altre attività

I datori di lavoro sono inquadrati in queste gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali e assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989, tenendo conto anche delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 38/2000.

Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’art. 49 l. 88/1989 l’inquadramento è effettuato direttamente dall’Inail, ai sensi dell’art. 2, co. 2, del d.lgs. 38/2000.

L’Inail, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l’inquadramento applicato dall’Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata.

La riforma Inail ha una durata di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021 a presentare alla sede dell’Inail territorialmente competente.