Ogni cittadino ha diritto a un medico di base. Ecco le prestazioni che ti spettano

Ogni cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale (Ssn) ha diritto a un medico di base o medico di famiglia.

Il medico di famiglia è il professionista che conosce bene il nostro stato di salute e, quando si presenta la necessità, ci guida in tutto il percorso terapeutico all’interno delle strutture del Ssn.

Il rapporto tra il medico di famiglia e il SSN è regolato da Accordi collettivi nazionali e regionali.

Il medico di famiglia assicura le seguenti prestazioni:

  • visita medica ambulatoriale e domiciliare
  • prescrizione di farmaci, richieste di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici sia strumentali che di laboratorio (attraverso la cosiddetta impegnativa o ricetta rossa)
  • proposte di ricovero ospedaliero
  • proposte di cure domiciliari alternative al ricovero
  • rilascio gratuito dei seguenti certificati medici previsti dagli Accordi nazionali:
    • certificati di riammissione a scuola
    • certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico
    • certificati di malattia per i lavoratori.  Per quanto riguarda i certificati di malattia, dal 2011 con la nuova procedura, il medico, entro 24 ore dalla visita  è tenuto ad inviare il certificato di malattia online direttamente all’INPS.

      La procedura per l’invio online dei certificati di malattia riguarda tutti i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, eccetto i dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri ordinamenti (forze armate e di polizia, magistrati, vigili del fuoco ecc.) ai quali può essere rilasciato un certificato di malattia in carta bianca intestata, anche da parte di un medico libero professionista.

Il medico, inoltre, esegue gratuitamente le seguenti prestazioni:

  • a discrezione, alcune prestazioni di particolare impegno professionale, ad esempio suture di ferite superficiali, rimozione di punti di sutura e medicazioni, vaccini desensibilizzanti, fleboclisi ecc.
  • le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a persone affette da particolari patologie.

A pagamento le seguenti prestazioni:

  • prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previste dall’ accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale ovvero prestazioni richieste e svolte in fasce orarie notturne prefestive e festive
  • le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali effettuate da un medico di famiglia che non è il proprio.

Il medico di famiglia, come riportato anche sul portale del ministero della Salute è tenuto all’adesione alle aggregazioni funzionali e alle unità complesse delle cure primarie e alle altre forme associative di svolgimento dell’attività. Se non hai ricevuto le giuste cure contatta il nostro studio.