Omesso ricorso per cassazione

cassazione-corte-2-600x400La responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione del ricorso per cassazione non è esclusa dalla sola circostanza che il cliente non abbia rilasciato la procura speciale richiesta. Sull’avvocato grava l’onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione di proporre o meno ricorso per cassazione. Due clienti di un avvocato avevano denunciato il professionista per non aver presentato, nonostante il mandato ricevuto dai due, ricorso per cassazione in un giudizio che li ha visti soccombenti. La domanda per responsabilità professionale dell’avvocato è stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. Quest’ultima ha ritenuto che i clienti avrebbero dovuto provare di aver conferito uno specifico mandato per proporre il ricorso per cassazione e che non avessero fornito questa prova in giudizio. I due clienti hanno, dunque, proposto ricorso per cassazione. I due ricorrenti hanno ritenuto che la Corte d’appello avesse errato in ordine alla interpretazione del contratto di mandato professionale, nonché alla distribuzione dell’onere probatorio fra clienti e avvocato circa l’esistenza (od inesistenza od estinzione) di un tale mandato professionale per la tutela giudiziale anche davanti alla Corte di Cassazione. Infatti il giudice d’appello ha sostenuto che il professionista, pur in caso di incarico per la difesa in tutti i gradi di giudizio, dovrebbe ottenere un consenso specifico del cliente per proporre il ricorso per cassazione e secondo cui sarebbe onere del cliente dare prova di avere fornito tale consenso specifico. Secondo i ricorrenti, invece, una volta provata l’esistenza di un contratto di patrocinio tra cliente e professionista avvocato per la cura di un determinato affare, spetterebbe al professionista la prova che tale rapporto si è interrotto. Ancora, rilevano che per la prova del contratto non sarebbe indispensabile il rilascio della procura ad litem, essendo questa necessaria soltanto per lo svolgimento dell’attività processuale, mentre il rapporto tra avvocato e cliente sorge in forza di una species del contratto di mandato che non necessita di forma scritta. La Corte di Cassazione, con sentenza della terza sezione civile, n. 7410/2017, ha accolto il ricorso dei due clienti. Innanzitutto la Corte precisa la differenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti. Mentre quest’ultima è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato (così già Cass. n. 13963/06, nonché, Cass. n. 18450/14 e ord. n. 13927/15). Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Né rileva, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, il versamento, anticipato o durante lo svolgimento del rapporto professionale, di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, sia perché il mandato può essere anche gratuito, sia perché, in caso di mandato oneroso, il compenso e l’eventuale rimborso delle spese sostenute possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rimesso il giudizio dinanzi la Corte d’appello, con applicazione del principio di diritto enunciato.