Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici

Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell’inabilità.

Sono destinatari della pensione d’inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Il diritto alla pensione di inabilità secondo i requisiti stabiliti dall’Inps spetta alle seguenti condizioni:

  1. possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
  2. risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  3. riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo.

Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa come riferisce l’istituto previdenziale ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell’anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.

L’ex dipendente che ha già prodotto istanza di pensione di inabilità ai sensi della normativa in argomento in attività di servizio e che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari conclusi con il giudizio da parte della Commissione Medica di inabilità assoluta e permanente (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte) che hanno dato luogo al collocamento a riposo, non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in quanto la Commissione Medica si è già espressa.

Come fare domanda?

E’ necessario presentare domanda all’amministrazione presso la quale il dipendente o l’ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa.

A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della medesima circolare).

In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

  • commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell’Interno;ommissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell’Interno;
  • commissione medica dell’ASL per il comparto enti pubblici non economici;
  • commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali.

Per l’accertamento del diritto alla prestazione, l’ente di appartenenza dell’iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d’inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.