Pensione di inabilità per i lavoratori che hanno contratto malattie a causa dell’esposizione all’amianto

​Il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2019, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, specifica i criteri e i requisiti di concessione della pensione di inabilità per i lavoratori individuati dall’art.1, comma 250 bis, della legge 232/2016.

Sono richiesti il possesso da parte dell’assicurato di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni e il riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

I requisiti

La pensione di inabilità di cui all’articolo 1 spetta a coloro i quali sono in possesso:
a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
b) del riconoscimento, da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, come previsto dall’art. 2, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Le domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, da presentare all’INPS sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l’INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.