Pensione e fondi di solidarietà: versamento degli oneri

Secondo quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i Fondi di solidarietà bilaterali devono provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.

La circolare INPS 24 luglio 2019, n. 105 fornisce le istruzioni per l’applicazione di tale disposizione e, in particolare, per i seguenti aspetti: le modalità di esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà; le istruzioni operative per le Strutture territoriali.

Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà

 L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.

Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al comma 3 in esame. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

La disposizione di cui all’articolo 22, comma 3, si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ed è finalizzata all’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Destinatari dell’intervento sono quindi, sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.

I datori di lavoro avranno cura di presentare le domande con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima), al fine di consentire alle Strutture territoriali competenti di definire con tempestività l’istanza.

L’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è, pertanto, subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.

In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria di sostegno al reddito, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione sarà inviata anche al lavoratore.

Si fa riserva di successive istruzioni operative per la restituzione degli importi divenuti indebiti a seguito dell’annullamento delle operazioni in argomento.

Le disposizioni esaminate si applicano ai fondi bilaterali adeguati, costituiti o in corso di costituzione, ai sensi del D.lgs n. 148/2015 e che prevedano l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

Modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione

Stante la formulazione generica della norma in esame, i datori di lavoro interessati potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e di ricongiunzione previste per legge e utili ai fini del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore; a tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, acquisisce le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Le domande saranno poi definite secondo le consuete modalità, previa verifica della sussistenza di tutti requisiti previsti dalla disciplina normativa di riferimento.

La Struttura territoriale Inps competente, ricevuta la documentazione relativa agli accordi aziendali di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che al datore di lavoro richiedente il riscatto e/o la ricongiunzione per i propri lavoratori dipendenti sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione. La medesima Struttura acquisisce, inoltre, la lettera di adesione del lavoratore alle previsioni dell’accordo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito.

Sono invece esclusi, poiché non richiamati dalla disposizione, i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione).

In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps di residenza del lavoratore beneficiario utilizzando il modulo allegato. Il modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: ”Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.

Ai fini della tempestiva definizione delle domande è importante che già in questa fase sia allegata l’eventuale documentazione a supporto richiesta dalla normativa di riferimento, evitando in tal modo successive attività di integrazione istruttoria.

Il datore di lavoro deve dichiarare di aver acquisito il consenso del lavoratore interessato, previamente edotto delle condizioni cui è subordinata l’operazione, e di presentare la domanda di riscatto/ricongiunzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta.