Permessi 104: nuove istruzioni per lavoro part-time verticale o misto

Permessi ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto.

La circolare INPS 19 marzo 2021, n. 45 rivede le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale

La Corte di Cassazione fonda le sue conclusioni sull’analisi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES”.

La norma opera una differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa – per i quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento – e gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa.

Tra questi ultimi, sottolinea la Suprema Corte, vi sono i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, i quali, oltretutto, costituiscono misure di tutela della salute psico-fisica della persona disabile, che è un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’articolo 32 della Costituzione.

Ne consegue che, in linea di principio, il diritto ad usufruire dei permessi non è comprimibile. La Cassazione sottolinea la necessità, comunque, di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, in particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale.

In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole – specifica la Suprema Corte – distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.

I chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Nelle more dei giudizi da cui sono scaturite le citate pronunce della Cassazione, il D.lgs n. 61/2000 è stato abrogato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Quest’ultimo decreto, all’articolo 7, comma 2, dispone che: “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”.

La formulazione della nuova norma, ben più sintetica rispetto a quella di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 61/2000, è stata oggetto di analisi da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il Ministero ha chiarito che i principi enunciati dalla giurisprudenza con riferimento al D.lgs n. 61/2000 sono applicabili anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015. L’articolo 7, comma 2, citato – chiarisce il Ministero – conserva infatti la distinzione tra “diritti” e “trattamento economico e normativo”.

Resta dunque fermo il nucleo dei “diritti” a connotazione non strettamente patrimoniale – tra cui il diritto ai permessi – che vanno salvaguardati dalla riduzione connessa alla minore durata della prestazione lavorativa.

Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha infatti precisato che i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 possono essere annoverati tra i suddetti diritti. Ciò in considerazione del fatto che i medesimi sono volti ad assicurare la continuità nelle cure e nell’assistenza del familiare disabile e la rilevanza degli interessi di rilievo costituzionale tutelati.

Istruzioni operative e ambito di applicazione

Si forniscono le nuove indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, da attuare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%.

In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.

Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo. Per la formula del calcolo puoi consultare il portale dell’Inps al seguente link