Polo unico della medicina fiscale: Forze armate, sicurezza e vigili del fuoco

Polo unico della medicina fiscale: Forze armate, sicurezza e vigili del fuoco

In data  25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, pur riservando ad ulteriori approfondimenti la questione relativa all’esclusione di tale personale dall’obbligo della certificazione telematica di malattia.

L’Inps con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018  ha riepilogato le disposizioni di legge vigenti in materia di Polo Unico di medicina fiscale e le istruzioni operative diramate, comunicando la necessità di “approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti” in ordine all’esclusione dal campo di applicazione della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale (artt. 18 e 22 del D.lgs n. 75/2017) del personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con il medesimo messaggio è stato chiarito che “in attesa delle indicazioni ministeriali […] per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d’ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’Inps per la gestione del Polo Unico”.

Gli applicativi informatici sottostanti al Portale aziende on line – Richieste di visite mediche di controllo sono stati aggiornati, al fine di identificare automaticamente le amministrazioni in argomento quali datori di lavoro di dipendenti pubblici rientranti nel Polo Unico.

In ogni caso, qualora un’amministrazione non venga riconosciuta automaticamente dall’applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa avrà la possibilità di autodichiarare la qualità di datore di lavoro cui si applica la disciplina del Polo Unico.

Le visite effettivamente eseguite, fatti salvi i controlli dell’Istituto sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, non determineranno l’emissione di fattura elettronica ed i relativi oneri resteranno a carico dell’Inps, a valere sugli stanziamenti e finanziamenti previsti dalla normativa di riferimento (art. 22 del D.lgs n. 75/2017).

Per quanto riguarda invece le visite mediche di controllo d’ufficio ordinate dall’Istituto nell’ambito del Polo Unico, si conferma che, allo stato, l’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica della certificazione della malattia per il personale in argomento (prevista dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012), ne rende impraticabile la disposizione.