Prestazione di malattia, maternità e tubercolosi: misura per il 2020

La circolare INPS 20 aprile 2020, n. 55 riporta la misura, per il 2020, del limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute per malattia, maternità e tubercolosi

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2020, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Relativamente all’indennità di tubercolosi, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2020, alla circolare n. 5/2020.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2020, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2020, a 48,98 euro.

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge (messaggio Hermes n. 29676/2007) che, per il 2020, è pari a 43,57 euro (cfr. la circolare n. 9/2020, allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Con la circolare n. 96/2019 e relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 5/2020) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all’anno 2019. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2019.

I salari definitivi per l’anno 2020 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2019.

Il reddito applicabile, per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2019 pari a 58,62 euro.

4)  Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

 Con decreto 11 dicembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2020, a favore dei lavoratori in argomento.

Le predette retribuzioni sono da prendere a riferimento anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi relative all’anno 2020.

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità).

Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2020, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

7,17 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,10 euro;

8,10 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,10 euro e fino a 9,86 euro;

9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro;

5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per gli importi per le altre categorie puoi scaricare al seguente link la circolare dell’Inps.