Prestazioni a sostegno delle persone senza fissa dimora

L’Inps ha dato le prime indicazioni operative per gestire l’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito riferite sia ai soggetti dichiarati irreperibili che a quelli senza fissa dimora.

Con riferimento a questi ultimi, in particolare, sono pervenute richieste di chiarimento che rendono necessarie alcune precisazioni, al fine di evitare possibili disconoscimenti del diritto alle prestazioni assistenziali in contrasto con il vigente quadro normativo in materia di persone senza fissa dimora.

Le persone senza fissa dimora sono persone che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, nonché all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.

Di conseguenza anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento.