Prestazioni di accompagnamento alla pensione: chiarimenti dell’Inps

L’Inps fornisce nuove istruzioni in merito alle decorrenze da attribuire alle pensioni dei titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione), con decorrenza entro il 1° gennaio 2019.

Decorrenza delle pensioni in relazione agli incrementi della speranza di vita. Rideterminazione del periodo di spettanza delle prestazioni di accompagnamento alla pensione e dell’eventuale contribuzione correlata

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pur definendo nuovi requisiti certi di accesso alle pensioni, ha anticipato al 2013 il meccanismo degli incrementi della speranza di vita già previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018 tale adeguamento ha avuto una cadenza triennale che, per espressa previsione normativa della citata legge n. 214 del 2011, è diventata biennale a far tempo dall’anno 2019. Gli incrementi vengono stimati in via prospettica dall’ISTAT e pubblicati ogni anno nel rapporto della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario; sulla base di tali stime l’INPS calcola le future decorrenze di pensione indicate nelle certificazioni di esodo. La determinazione definitiva degli incrementi della speranza di vita è demandata a un apposito decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che viene pubblicato almeno 12 mesi prima della data di ciascun aggiornamento. Pertanto, poiché in fase di certificazione vengono utilizzati incrementi determinati in via prospettica, si può verificare la circostanza che una decorrenza, certificata sulla base della speranza di vita calcolata in un periodo più remoto, possa non coincidere con la decorrenza determinata, in fase di liquidazione della pensione, sulla base degli incrementi per la speranza di vita disciplinati dal suddetto decreto direttoriale.

La circolare n. 119 del 2013, relativa alla prestazione di esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, aveva già previsto la possibilità che si verificasse la sopra descritta eventualità: “[…] la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello – tempo per tempo – previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria. In tema di aspettativa di vita, sono state poi fornite indicazioni alle Strutture territoriali dell’Istituto, su quanto previsto dalla circolare n. 10 del 2019, con il messaggio n. 2251 del 2019.

A tale proposito, il decreto direttoriale del 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”. Tale decreto ha stabilito, quindi, che per il biennio 2021-2022 gli incrementi della speranza di vita fossero pari a zero, modificando le stime precedenti, utilizzate dall’INPS, ai fini del rilascio delle numerose certificazioni di esodo.

In particolare, in conseguenza del suddetto decreto, per il biennio 2021-2022, per coloro che hanno avuto accesso agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in argomento entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a 42 anni e 3 mesi per le donne e a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni, a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni. Solo l’emanazione dei suddetti decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della speranza di vita per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2023. Resta ferma la possibilità per i titolari delle prestazioni in argomento di avvalersi – avendone maturato i prescritti requisiti di età, contribuzione e finestra di accesso e anche prima della scadenza della prestazione inizialmente stabilita e comunicata con il provvedimento di liquidazione della prestazione stessa – di qualunque altra tipologia di accesso a pensione (quota 100, cumulo, totalizzazione, opzione donna, ecc.), indipendentemente dalla tipologia di pensione alla quale era stata inizialmente riferita la prestazione di accompagnamento a pensione. In particolare, per quanto riguarda la pensione anticipata ordinaria, come già specificato nella circolare n. 10 del 2019, il titolare di assegno straordinario o di prestazione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, può inoltrare la domanda di pensione anticipata ordinaria chiedendo specificatamente con apposita dichiarazione di volersi avvalere dei requisiti di accesso previsti dalla nuova normativa in materia di pensione anticipata ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In tali casi, come precisato nella citata circolare, “le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al decreto legislativo n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni di cui al richiamato articolo 15 [del decreto legge n. 4 del 2019] anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

Titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Presentazione delle domande di pensione

Per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, a seguito delle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita successive alla cessazione del rapporto di lavoro, viene conseguentemente modificata la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni e della contribuzione correlata eventualmente dovuta. L’INPS provvederà pertanto all’erogazione delle prestazioni in relazione alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Nello specifico, per il biennio 2021-2022, in conseguenza del sopracitato decreto, l’isopensione è dovuta fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi). La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti.

Si evidenzia, inoltre, che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata in quanto i pensionandi – titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012 – potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita. Fermo restando che, in tali casi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata, le parti datoriali possono assicurare, esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, la permanenza in esodo – non oltre il mese di scadenza delle prestazioni in argomento, come calcolata in via prospettica al momento dell’accesso – garantendo il pagamento dell’indennità, affinché per l’interessato non si verifichi soluzione di continuità tra la scadenza delle suddette prestazioni e la percezione del trattamento pensionistico. In tali casi la contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Resta inteso che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni che, in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni, non sono soggette all’applicazione dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si procederà all’attribuzione della decorrenza secondo quanto precisato nel precedente paragrafo. Le disposizioni relative alle decorrenze dei trattamenti pensionistici, come sopra illustrate, verranno applicate a tutte le pensioni liquidate successivamente alla pubblicazione della presente circolare. Per completezza di informazione l’INPS provvederà a inviare ai soggetti interessati un’apposita comunicazione con le indicazioni contenute nella presente circolare. Con successivi messaggi verranno impartire istruzioni operative alle Strutture territoriali in relazione alla specifica disciplina delle prestazioni ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012.