Procedura di recupero delle spese legali e di consulenza tecnica

È stata attivata una nuova procedura, denominata RESPEL, finalizzata al recupero delle spese legali e di consulenza tecnica, mediante emissione di avviso di addebito, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Di cosa si tratta?

Nel messaggio del 3 maggio 2019 dell’Inps riferisce che nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile, riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, il giudice adito definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ovvero con ordinanza che dispone anche sulle spese.

A tale regola fa eccezione l’ipotesi del ricorrente non abbiente, ovvero dell’istante che, nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito imponibile, ai fini Irpef, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In tale caso, l’articolo 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha innovato l’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, ha espressamente previsto che, salvo quanto disposto dall’articolo 96 del medesimo codice (responsabilità processuale aggravata per lite temeraria), la parte soccombente nei giudizi di contenzioso previdenziale e assistenziale non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.

La statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica ha carattere decisorio e costituisce un credito per l’Istituto, la cui riscossione, in caso di inadempienza, può essere effettuata con le modalità di cui al citato articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010.

Sulla base di tali disposizioni è stata realizzata la nuova procedura denominata “RESPEL”, preposta al recupero in via coattiva delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino ricorrente e soccombente.

Il procedimento amministrativo ha inizio con la comunicazione al ricorrente e all’avvocato costituito dell’invito ad adempiere, corredato del modello F24, recante gli estremi del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile e la liquidazione delle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio in favore dell’Istituto, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito, si procederà al recupero coattivo, mediante trasmissione del credito all’Agente della Riscossione competente.