Processo Penale

judge-1587300_1920Dalla prescrizione alla giustizia riparativa. Dalle nuove e più gravi sanzioni per alcuni reati di “microcriminalità” alla revisione delle impugnazioni, passando per l’irrigidimento sul rispetto dei termini per le indagini preliminari. Da oggi è in vigore un nutrito pacchetto di modifiche che investe tutto il settore penale, sia sostanziale sia procedurale. Non solo, però. Un’altra tranche di interventi è affidata al consueto sistema delle deleghe, peraltro già in (parziale) fase di esecuzione. La riforma accoglie in parte le conclusioni di commissioni ministeriali, come quella guidata dall’attuale presidente della Corte di cassazione Giovanni Canzio, e prova comunque ad affrontare temi che agitano da tempo il dibattito sulla giustizia penale. È il caso della stretta sui reati, almeno i principali, contro la pubblica amministrazione. Con uno spicchio della manovra sulla prescrizione ora il Pm avrà a disposizione più tempo per perseguire le principali forme di corruzione, l’induzione indebita e la truffa ai danni dello Stato. Come pure, per questa categoria di reati, viene espressamente istituita una corsia preferenziale nella formazione dei ruoli, accelerandone quindi la definizione. E, sempre sul piano del diritto penale sostanziale, da oggi sono previsti aumenti di pena per il voto di scambio, per il furto in abitazione e con strappo, per la rapina e l’estorsione. Si applica poi anche ai processi in corso oggi la nuova causa di estinzione del reato per effetto delle condotte riparatorie: in buona sostanza, nei soli casi di procedibilità a querela con remissione, il giudice dichiara estinto il reato, dopo avere sentito parti e persona offesa, quando l’imputaato ha riparato il danno provocato. A riprova della finalità di riduzione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, il termine ordinario per la presentazione della richiesta è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento. Tuttavia, la domanda può essere avanzata nella prima udienza utile a partire da oggi, con la determinazione di una finestra di tempo non superiore a 60 giorni per la realizzazione delle misure riparatorie. Molto ampio il perimetro di applicazione della causa di estinzione; dopo le polemiche delle settimane scorse però il ministro Andrea Orlando ha assicurato che vi verrà comunque escluso lo stalking. Sul versante delle procedure il mosaico è ancora più composito. Una delle misure più contestate soprattutto dagli avvocati, quella che aumenta le possibilità di utilizzo della partecipazione a distanza sarà operativa solo tra un anno, Viene messa in campo, infatti, una pluralità di misure. È il caso dell’intervento della procura generale in caso di mancato rispetto del termine per la conclusione delle indagini preliminari: scatterà cioè l’avocazione in tutti i casi in cui il pm non eserciterà l’azione penale o chiederà l’archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza del tempo a disposizione per lo svolgimento delle indagini preliminari. Ritorna poi l’istituto del concordato in appello, con la possibilità d’intesa tra Pm e imputato sull’accoglimento di alcuni dei motivi d’impugnazione con rinuncia agli altri e l’indicaizone, in caso di rideterminazione della pena, della nuova sanzione da infliggere. Spazio poi alla limitazione dell’impugnazione delle pronunce in regime di patteggiamento e alla riforma del giudizio abbreviato. Quanto alle deleghe, il ministero della Giustizia ha messo per ora in campo 3 commissione per dare attuazione alla revisione dell’ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza, mentre resta ancora in lista d’attesa la formalizzazione dei nomi che dovranno procedere a dare attuazione alla delega sui limiti alla diffusone delle intercettazioni.