Professori e personale universitario impegnato in assistenza sanitaria: l’indennità di esclusività

L’Inps fornisce nuove indicazioni in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture convenzionate (messaggio 14 novembre 2019, n. 4171).

Per esplicita disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999, al personale in esame vengono riconosciuti, oltre al trattamento economico erogato dall’università, due tipologie di trattamenti aggiuntivi graduati, rispettivamente, in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nelle attività assistenziali.

Per la corretta valorizzazione, ai fini pensionistici si precisa che la retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito al personale in esame può essere considerata quale parte aggiuntiva al trattamento economico fondamentale e quindi valutabile ai fini del trattamento pensionistico in quota A) senza operare la maggiorazione del 18%.

Diversamente, gli importi afferenti alla retribuzione di posizione variabile “aziendale” concorrono alla determinazione della quota B) di pensione in quanto elemento non predeterminato.

Indennità di esclusività

Per coloro,invece, che hanno optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta l’indennità di esclusività, quale trattamento economico aggiuntivo, che viene corrisposta secondo la quantificazione e la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica, in base all’equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta e quella del personale universitario che svolge attività assistenziale.

Tale emolumento, distinto dalla retribuzione e connesso all’opzione del selettivo rapporto di lavoro, viene corrisposto con importi fissi e ricorrenti, a prescindere dai risultati ottenuti in reazione all’incarico rivestito; ai fini pensionistici l’indennità di esclusività rientra tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A), ma non deve essere computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.