Proprietà del Sottotetto

Risultati immagini per sottotetto immagini gratisLa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6314 del 10 marzo 2017 ha chiarito che la proprietà del sottotetto si determina prioritariamente in base al titolo e, in mancanza, in relazione alla funzione svolta. Un’altra importante precisazione della Cassazione è stata formulata con la sentenza n. 6268 del 2017 che ha stabilito che quando il sottotetto è destinato ad uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, si applicherà la presunzione di comunione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il sottotetto sia destinato all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento dell’ultimo piano dal caldo e dal freddo non si applicherà la presunzione di comunione. Il condominio si costituisce a partire dal momento in cui avviene il frazionamento della proprietà del fabbricato da parte del costruttore e la vendita delle singole unità immobiliari. Da questo momento si passa dalla proprietà di un unico soggetto dell’intero edificio a diversi proprietari e comincia a operare la presunzione legale di comunione di tutte le parti che per ubicazione o struttura sono destinate ad essere utilizzate in comune, a meno che dal titolo di acquisto o dal regolamento contrattuale non risulti diversamente. Applicando tale ragionamento il sottotetto deve essere considerato di proprietà comune se per le caratteristiche funzionali e strutturali è destinato all’uso comune e di proprietà privata quando invece prevale la funzione di isolare l’appartamento sottostante dal caldo e dal freddo o comunque quando di pertinenza di tale appartamento. Il sottotetto condominiale può essere diviso tra i condomini per realizzare delle soffitte, ma tale operazione non deve impedire o pregiudicare l’uso di nessuno degli aventi diritto. Se il sottotetto è condominiale, la maggioranza qualificata dei condomini potrebbe modificare la destinazione d’uso del sottotetto, purché tali modifiche non rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico. Infatti, a mente dell’art. 1117 ter del codice civile per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare la nuova destinazione d’uso del sottotetto e deve essere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune ed essere trasmessa a tutti i condomini mediante lettera raccomandata. L’avviso deve pervenire venti giorni prima della data di convocazione dell’assemblea. La delibera deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati tutti gli adempimenti. Il proprietario esclusivo del sottotetto può eseguire lavori e modifiche dello stesso, a condizione di non arrecare danni agli altri condomini dello stabile. In ogni caso deve dare comunicazione dei lavori all’amministratore che deve riferire all’assemblea.