Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Il decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 33, comma 1, dispone anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL.

La norma prevede infatti, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015, che il termine di 68 giorni – legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:

– dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;

– dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno;

– dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

In ragione della previsione di cui al comma 1 del citato articolo 33, pertanto, le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.

Il comma 3 del medesimo articolo 33del decreto-legge n. 18/2020 stabilisce, inoltre, che sono ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti dal decreto legislativo n. 22/2015:

–        per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8, comma 3;

–        per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 9, commi 2 e 3, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;

–        per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 10, comma 1, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la NASpI, intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla NASpI;

–        per la dichiarazione di reddito annuo presunto, prevista dall’articolo 15, comma 12, cui è tenuto il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, ai fini della conservazione del diritto alla DIS-COLL.

In ragione della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 33, pertanto, le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione delle richiamate disposizioni normative.

Si precisa altresì che le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, devono essere riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.