Proroga NASpI e DIS-COLL: indicazioni dell’Inps

L’Inps con il Messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 in attesa della pubblicazione delle apposite circolari, con le quali verranno fornite nel dettaglio le novità legislative del richiamato Decreto ha fornito alcune prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal Decreto-legge n. 104 del 2020.

In particolare, così come previsto dall’articolo 5 del Decreto-legge n. 104 del 2020, le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del Decreto Rilancio.

L’Istituto fa sapere che il richiamato articolo 9 non ha previsto, invece, l’erogazione di tale ulteriore beneficio per alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio Italia. In particolare, il decreto-legge n. 104 del 2020 non prevede, tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.

Presentazione delle domande

Per coloro che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali indennità dal decreto-legge n. 104 del 2020.

L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, infine, al comma 8 prevede che decorsi quindici giorni dalla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia lunedì 31 agosto – primo giorno seguente non festivo – si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia.

In particolare, allo scadere dei termini di cui sopra, le categorie di lavoratori che decadono dalla possibilità di presentare domanda per le relative indennità COVID-19 sono le seguenti:

– Liberi professionisti titolari di partita IVA;

– Collaboratori coordinati e continuativi;

– Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

– Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– Lavoratori intermittenti;

– Lavoratori autonomi occasionali;

– Incaricati alle vendite a domicilio;

– Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.