Proroga scadenza patente: cosa c’è da sapere

Con la proroga dello stato di emergenza sono state anche aggiornate le proroghe alle validità e relative scadenze delle patenti di guida, le quali restano valide per 7 mesi ancora o fino al 31 dicembre 2020, in base a dove si guida e al periodo di scadenza del documento.

Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:
– la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
– la norma di cui all’art. 104, del d.l. 18/2020 e succ. mod., per effetto della quale le patenti di guida italiane in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
– su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

– per quanto riguarda, invece, le patenti rilasciate in Italia si ritiene necessario
distinguere tra:
– patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020 e succ. mod., mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;

– patenti con scadenza compresa tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;

– patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1 settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL n. 18/2020 e succ. mod.);

– Patenti rilasciate fuori dall’Italia da altro Paese UE
Su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).

SCADENZE FOGLIO ROSA

La validità del foglio rosa, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogata al 13 gennaio 2021 (d.d. 268 del 12 agosto 2020).
Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria. Per ulteriori informazioni vai su la circolare completa