Prova presuntiva su danno non patrimoniale

avvozCon la sentenza n. 17058 del 2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che va riconosciuto il danno non patrimoniale subito da un padre e consistente nella sofferenza da questi provata per la malattia del figlio minorenne. Il caso su cui ha dovuto pronunciarsi la Corte riguarda un ragazzo minorenne che a seguito di un incidente stradale ha riportato delle gravi lesioni che lo hanno costretto al ricovero in ospedale e ad un periodo di invalidità assoluta. Con la sentenza di secondo grado la Corte d’Appello aveva escluso il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dal genitore motivandolo con l’assenza della prova relativa. Sicché la parte soccombente ha impugnato tale pronuncia dinanzi la Corte di Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso affermando che sarebbe stato opportuno fare ricorso alla c.d. prova presuntiva. “La prova presuntiva, infatti, in null’altro consiste se non in un ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di fatti noti, consente di risalire a fatti ignorati” si legge in motivazione, ma, presupposto necessario affinché possa essere ammessa, è che i fatti noti che ne costituiscono il fondamento siano dalla parte dedotti e provati. Nel caso in esame tali fatti, quali la minore età del figlio, la convivenza di questi col padre, il ricovero in ospedale, l’entità delle lesioni e l’invalidità di oltre quattro mesi, non erano stati contestati nei precedenti gradi di giudizio. Nonostante ciò questi elementi, sebbene provati, non erano stati presi in considerazione al fine di dedurne la sussistenza del danno patito. Ciò fa ritenere alla Corte che la sentenza impugnata sia censurabile per un‘omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia. Oltre a ciò, Terza sezione civile di Cassazione non manca di far presente che il ricorso alla prova presuntiva non può ridursi ad un acritico automatismo, tale che provata l’esistenza della lesione personale deve dedursene automaticamente l’esistenza di un danno morale in capo ai prossimi congiunti della vittima. E’ pur sempre necessario che tale prova sia cercata anche d’ufficio, una volta che la parte abbia allegato e dimostrato i fatti noti che ne possono costituire il fondamento. I fatti noti sopra menzionati infatti, facevano desumere de plano che il padre fosse in apprensione per lo stato di salute del figlio, il quale ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno no patrimoniale subito.