Punibile il disabile che falsifica il contrassegno per il parcheggio per la terza volta: la sentenza

La sentenza n. 11713/2020 della Cassazione ha delineato i contorni del comportamento abituale, ostativo alla configurabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p., al disabile che per la terza volta falsifica il contrassegno per il parcheggio. 

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui agli articoli 477, 482 c.p., per avere contraffatto il contrassegno per il parcheggio disabili che gli era stato rilasciato dal Comune e valido fino al 10 maggio 2014, cancellando la cifra finale 4 e scrivendo la cifra 6, in tal modo posticipando la scadenza al 20 maggio 2016. All’imputato gli era stata inflitta la pena di mesi quattro di reclusione.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso. Il difensore impugnava la sentenza di fronte alla Corte di legittimità, in quanto faceva riferimento che l’imputato era un autentico disabile, avente diritto a usufruire del parcheggio riservato; che, tuttavia, in mancanza di disponibilita’ economiche che consentissero di procedere al rinnovo dell’autorizzazione, egli aveva modificato la data del contrassegno, con condotta che, pur antigiuridica, non era tale da destare allarme sociale.

Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile perché ripropone motivi che costituiscono una riedizione di quelli gia’ dedotti in appello e inammissibilmente riproposti in sede di legittimita’, in cui non e’ consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri, di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Secondo i giudici della Cassazione il giudizio della Corte di merito e’ corretto, perche’ conformato all’insegnamento delle Sezioni Unite “Tusha” che hanno delineato i contorni del comportamento abituale, ostativo alla configurabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131 bis c.p., indicandolo come tale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, poichè il terzo illecito della medesima indole da’ legalmente luogo alla serialita’ che osta all’applicazione dell’istituto.

Manifestamente infondato il motivo di ricorso con cui si invoca un piu’ benevolo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, in ordine al quale la Corte di merito ha richiamato la previsione di cui all’articolo 99 c.p., comma 4, che contiene il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti.

Sentenza n. 11713/2020 della Cassazione