Quattordicesima: a chi spetta e come ottenere la concessione

L’INPS, con il messaggio 24 giugno 2021, n. 2407, comunica che nel mese di luglio 2021 l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare ai pensionati la somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima.

La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.

Per l’anno 2021 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:

  • nel caso di prima concessione:

– tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2021 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);

  • nel caso di concessione successiva alla prima:

– i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2021;

– i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020.

Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell’anno 2020 ovvero, per le prime concessioni, nell’anno 2021.Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2017

Limiti

Come riporta il portale dell’Inps per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3. Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.