Rafforzate misure a sostegno dei lavoratori: tutti i provvedimenti

Con il Decreto ‘Agosto’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le risorse complessive stanziate finora per reagire all’emergenza Covid arrivano a 100 miliardi di euro. Cosa si è fatto per rafforzare le misure a sostegno dei lavoratori?

In primo luogo, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia, viene introdotta una misura di rilevanza storica che punta a stimolare crescita e occupazione delle imprese delle aree svantaggiate a seguito della crisi, con una particolare attenzione al Mezzogiorno: uno sgravio pari al 30% sui contributi pensionistici che le aziende devono versare a tutti i dipendenti.

Vengono prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza Covid-19. Per le prime nove settimane, l’estensione viene riconosciuta ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza sanitaria; per le ulteriori nove settimane viene previsto per le aziende il versamento di un contributo addizionale determinato in base all’andamento del fatturato (pari al 9% con una perdita inferiore al 20% e pari al 18% per chi non ha registrato perdite), dal quale saranno esonerati i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Per le aziende che non richiederanno, dopo averne già fruito, un’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

Ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della Cig Covid o dell’esonero dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Restano comunque sospese le procedure di licenziamento collettivo. Le sospensioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. È previsto un ulteriore versamento da 400 euro del Reddito di Emergenza, per le famiglie più bisognose.

Proroga per ulteriori due mesi della Naspi e per i Co.Co.Co. (DISCOLL) il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Oltre alle indennità già previste con i precedenti provvedimenti del Governo, vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Più nello specifico, un’indennità di 1000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie di lavoratori, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. Inoltre per i lavoratori marittimi è prevista un’indennità di 600 euro, così come per i lavoratori stagionali sportivi. L’indennità prevista per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria viene erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 ed elevata a 1.000 euro.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo Nuove Competenze introdotto con il Decreto Rilancio, dedicato a stabilire rimodulazioni dell’orario di lavoro, tramite accordi sindacali e a parità di orario complessivo e di stipendio, dedicate alla formazione e a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.