Recupero automatico di quote di pensione versate a favore di creditori pignoratizi a seguito del decesso dei pensionati debitori

Le procedure relative al pagamento mensile dei trattamenti pensionistici, che impongono tempistiche di elaborazione anticipate, possono comportare, in caso di decesso del titolare della pensione, il versamento a favore dei creditori pignoratizi di quote di pensione indebite.

In tali circostanze sorge il diritto di credito a favore dell’INPS dalla data in cui si è verificato il decesso e la conseguente azione di ripetizione deve avere ad oggetto non solo i ratei di pensione pagati indebitamente, ma anche le quote di pensione prelevate e versate a favore di soggetti terzi in qualità di creditori

Secondo il messaggio del 18 gennaio 2021, n. 194 sorge, quindi, il diritto di credito a favore dell’INPS anche per le quote di pensione prelevate e versate a favore di soggetti terzi in qualità di creditori.

In proposito si rammenta che la prescrizione delle quote di pensione indebite post mortem, analogamente a quanto avviene per i ratei di pensione, si compie in dieci anni e che il dies a quo del decennio decorre dalla data di acquisizione dell’informazione del decesso anche nei casi di pluralità di ratei indebiti pagati.

Per quanto sopra, nell’ottica di semplificare l’azione amministrativa, qualora il terzo percettore di quote indebite nella qualità di creditore pignoratizio sia una persona giuridica e sia nel contempo titolare di flussi di versamento mensili aventi ad oggetto più quote di pensione prelevate per piani di ammortamento riconducibili a procedure esecutive o anche a contratti di finanziamento, l’INPS provvede al recupero in automatico delle proprie ragioni creditorie mediante compensazione delle somme spettanti su detti flussi ai sensi dell’articolo 1241 c.c.

Come anticipato in premessa, in presenza di flussi di pagamento in favore di una persona giuridica, il recupero delle quote indebite avviene automaticamente sui versamenti mensili futuri disposti in suo favore dall’Istituto attraverso il sistema “UNIPAGA”.

Il recupero delle somme viene effettuato sul totale degli importi spettanti al creditore e, quindi, a prescindere dal titolo delle singole quote di pensione (pignoramenti presso terzi, contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione o traslazioni su pensioni di cessioni da stipendio).