Redazione non veritiera dell’F24: ecco cosa rischi

Falso in atto pubblico per il contribuente che attesta falsamente all’impiegato della banca, che partecipa alla redazione dell’F24, di essere stato autorizzato a dedurre dal proprio debito fiscale il credito di un altro soggetto. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18803 del 2 maggio 2018.

Ricordiamo che il modello F24 pur essendo compilato da un privato cittadino è considerato un atto pubblico. Ciò in quanto viene conferita delega dall’amministrazione finanziaria agli istituti bancari, per rilasciare l’attestazione dell’avvenuto pagamento e alla pari la conseguente liberazione dal debito tributario.

Le vicende processuali della Corte di Appello e della Corte di Cassazione. 

La Corte di appello, riformando la sentenza del tribunale, assolve l’imputato incriminato di aver compilato il modello F24 con dati non veritieri. In particolare, qualifica il fatto come falso in scrittura privata e, in considerazione dell’intervenuta depenalizzazione della condotta, lo assolve.

La parte civile, ossia il titolare del credito utilizzato scorrettamente in compensazione dall’imputato, propone, quindi, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine all’errata qualificazione giuridica della condotta. I giudici  aderendo all’orientamento maggioritario sul punto, in riferimento alla natura di atto pubblico del modello F24, ritengono configurabile, in presenza di attestazioni non veritiere in esso contenute, il reato di falso in atto pubblico, punibile ai sensi dell’articolo 483 del codice penale.

In riferimento al caso sopracitato che il modello F 24, “compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente”.

Corte di Cassazione, penale Sezione 5, Sentenza 2.5.2018, n. 18803