Reddito di cittadinanza: come presentare la domanda di rinnovo

L’Inps, con il messaggio 8 ottobre 2020, n. 3627, fornisce le indicazioni sulla presentazione della domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza al termine del godimento delle 18 mensilità.

Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.

Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lett. b), punto 5), del D.L. n. 4/2019, “in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9”.

Si forniscono di seguito indicazioni operative relativamente al computo della completa fruizione (18 mensilità) del Rdc, laddove il periodo massimo venga raggiunto con la fruizione di due o più domande.

Si precisa, inoltre, che anche per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:

– tramite il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);

– accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;

– presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

– presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

– tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.

Variazioni nucleo familiare e situazione reddituale

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).

In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.

Situazione reddituale

In caso di interruzione della fruizione, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni.

Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.

Come presentare la domanda?

È possibile presentare le domande di rinnovo del Reddito di Cittadinanza, così come le prime e le nuove domande, tramite i seguenti canali:

  • Poste Italiane;
  • sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • CAF e patronati;
  • portale INPS.

In caso di rinnovo del Reddito di Cittadinanza è previsto l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua ricevuta, pena la decadenza dal beneficio.