Reddito di cittadinanza. Cosa rischia il beneficiario se non si presenta alla convocazione?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, sono tenuti all’obbligo di partecipazione a un percorso di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi”.
Sono, pertanto, esclusi dall’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) non siano maggiorenni;
b) siano occupati;
c) frequentino un regolare corso di studi.
Con riferimento ai lavoratori occupati occorre specificare che, come meglio precisato in seguito, i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, in quanto svolgano attività di lavoro dipendente o
autonomo da cui ricavano un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), non sono esclusi dagli obblighi, ma possono esserne esonerati.
Con riferimento al concetto di regolare corso di studi, va precisato che in tale concetto possono essere inclusi:
a) l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d’arte, Istituti magistrali);
b) l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale (IeFP) o istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
c) l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea e laurea magistrale, percorsi di istruzione offerti dalle istituzioni dell’AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – e percorsi di formazione offerti dagli ITS – Istituti Tecnici Superiori);
d) l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.
Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato, sono considerati regolari gli studenti che sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno.
Sono inoltre escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone:
a) i beneficiari della pensione di cittadinanza;
b) i titolari di pensione diretta;
c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
d) le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche. A tal proposito giova precisare che la definizione contenuta nell’articolo 1 della legge n. 68/1999, include (a prescindere dall’iscrizione nelle liste per il collocamento mirato) le seguenti categorie di persone:
i. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, nonché le persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (aventi diritto all’assegno ordinario di invalidità, ossia gli assicurati all’INAIL la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo);
ii. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’ INAIL;
iii. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
iv. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978.
Resta ferma tuttavia la possibilità – per i componenti con disabilità dei nuclei familiari beneficiari – di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale; i componenti con disabilità possono pertanto manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le
tutele previste dalla legge n. 68/1999.

Come avvengono le convocazioni?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.L. 4/2019, i nuclei familiari beneficiari di RdC che non posseggono i requisiti per essere convocati dai Centri per l’Impiego, sono convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio dai servizi sociali del Comune/Ambito competenti per il contrasto alla povertà.
Agli interventi connessi al RdC, il richiedente ed il suo nucleo accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare. Con la convocazione dei beneficiari viene quindi avviata l’analisi preliminare, ai fini della definizione del successivo percorso. Il successivo comma 15-quinquies rimanda ad un accordo in Conferenza Unificata la definizione delle modalità con cui avviene la convocazione, “che può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica”.
L’Accordo in data 1° agosto 2019 conferma che per la convocazione sono utilizzati i recapiti telefonici o di posta elettronica forniti al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza.

In caso di mancata presentazione alle convocazioni che succede?

L’articolo 7,comma 7, del D.L. 4/2019 prevede che in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a. la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b. la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c. la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Le convocazioni oggetto di sanzioni sono tutte le convocazioni necessarie alla definizione e attuazione dei Patti per l’inclusione, includono pertanto oltre alla prima convocazione, tutte le convocazioni successive necessarie alla attuazione della valutazione multidimensionale, alla definizione del Patto per l’inclusione, al monitoraggio della sua attuazione, inclusi gli incontri eventualmente previsti nell’ambito degli impegni relativi alla area a) “Frequenza di contatti con i competenti servizi”.

Scarica pdf Ministero del Lavoro, Circolare n. 187/2020