Reddito di cittadinanza: i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea come possono ottenerlo?

Con il messaggio 3 dicembre 2019, n. 4516, l’Inps fornisce indicazioni per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che hanno presentato domanda di erogazione del Reddito o della Pensione di Cittadinanza.

I soggetti di Stati non appartenenti all’Unione europea che vogliono beneficiare del reddito di cittadinanza devono produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999. Con tale certificazione devono essere comprovati i requisiti reddituali e patrimoniali di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 4/2019, nonché la composizione del nucleo familiare.

I casi di esclusione fanno riferimento:

a) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.

Al fine dell’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione, la norma rimanda all’adozione di un apposito decreto interministeriale, con il quale saranno altresì definite le specifiche della documentazione da prodursi da parte dei cittadini non comunitari interessati.

Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, l’Istituto ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitar

Domande di Reddito/Pensione di cittadinanza presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 26/2019, ovvero dal 1° aprile 2019. Le indicazioni dell’Inps

A) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato al decreto interministeriale in parola, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale – delle eventuali mensilità arretrate maturate.

B) Domande presentate dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori inclusi nell’allegato al decreto interministeriale del 21 ottobre 2019

Tali cittadini sono tenuti a produrre alla Struttura INPS territorialmente competente una apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall‘autorità consolare italiana, limitatamente, ai sensi del citato articolo 1, comma 1, del decreto, all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, di accesso al beneficio, nonché la composizione del nucleo familiare dei cittadini non appartenenti all’Unione europea non devono essere oggetto della certificazione integrativa in oggetto.